libri giornale
e degli inventari non vidimati sono inidonei ai fini probatori nel procedimento
di ingiunzione
CNN,
Comunicazione
Nel convegno di studio tenuto in Roma
il 25.07.2002 sul tema dei profili civilistici, probatori e fiscali conseguenti
alla abolizione portata dalla L. 383/2001, dell'obbligo della bollatura e della
vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, è emerso dalle
relazioni (dott. Forte, avv. Fabiani, dott. Ruotolo) che l'attuale sistema
normativo impone di distinguere il profilo attinente alla regolare tenuta dei
libri contabili obbligatori, non più assoggettati all'obbligo della
vidimazione e della bollatura, da quello probatorio, specie per ciò che
attiene al procedimento di ingiunzione.
A questi effetti, infatti, per i libri contabili obbligatori
bollatura e vidimazione risultano ancora necessarie per il rilascio del decreto
ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
Anche chi (prof. Not. Augusto Chizzini) è favorevole ad una
maggiore apertura verso la utilizzabilità di estratti di libri non bollati e
vidimati, la circoscrive al rilascio del decreto ingiuntivo, ma non la
riconosce in sede di giudizio conseguente all'opposizione del debitore.
Si opina, quindi, che la semplificazione normativa attiene ai
soli obblighi di tenuta dei libri da parte dell'imprenditore, ma à non alla
valenza probatoria e processuale degli stessi, in assenza di indici chiaramente
esplicativi di una volontà del legislatore in senso conservativo (mancata
modificazione del testo degli artt. 2710, c.c., e 634 c.p.c.).